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Sez. 1, Sentenza n. 2578 del 26/08/1971 (Rv. 353671 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - NATURA - TITOLO DI CREDITO - FUNZIONE - INTERPRETAZIONE - CRITERI OGGETTIVI D'INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353671-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - NATURA - TITOLO DI CREDITO - FUNZIONE - INTERPRETAZIONE - CRITERI OGGETTIVI D'INTERPRETAZIONE.*

Nel caso in cui venga dedotta in giudizio non l'obbligazione del vettore di riconsegnare la merce a destino, risultante dalla polizza di carico (titolo di credito documentante una obbligazione unilaterale del vettore), bensi quella del ricevitore di pagamento delle spese afferenti al trasporto e alla riconsegna, attinente al distinto rapporto (contrattuale) in base al quale la polizza di carico e stata emessa, e atteso che, se e vero che, a cagione della letteralita del detto titolo e dell'autonomia dei diritti in esso incorporati, il terzo portatore non puo richiamarsi a clausole che non siano menzionate nel documento, e pur vero che, in materia di trasporto marittimo, la disciplina legale e convenzionale della obbligazione incorporata nel titolo e sostanzialmente uguale a quella del rapporto sottostante, specialmente quando - come nella fattispecie - trattandosi di trasporto di carico totale le parti abbiano redatto, al momento della conclusione del contratto, un documento (charter party) relativo all'intero trasporto ed a questo la polizza di carico faccia espresso richiamo (freight and other conditions ad per charter party), la clausola della polizza secondo cui il tempo di stallia al primo porto di discarica decorre dall'inizio del primo giorno lavorativo susseguente a quello di comunicazione dell'avviso di 'prontezzà, fosse la nave 'a posto o nò(wether in berth or not), viene in considerazione come clausola contrattuale, onde per la sua interpretazione si rendono applicabili i canoni ermeneutici di cui agli artt 1362 e seguenti cod civ e, fra questi, principalmente quelli di carattere obbiettivo, essendo l'applicazione di quelli di carattere soggettivo impedita - come per ogni altro titolo di credito - dal fatto che, nella specie, la vertenza non riguardava gli originari contraenti del charter party.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Navig. art. 439, Cod. Navig. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)