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Sez. 3, Sentenza n. 8830 del 11/08/1995 (Rv. 493656 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE | Mancata consegna della merce - Armatore vettore risultante dalla polizza - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493656-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE

Nel trasporto marittimo di cose a carico totale o parziale, il giratario della polizza di carico può agire per il risarcimento dei danni da mancata consegna della merce convenendo in giudizio l'armatore-vettore risultante dalla polizza e quest'ultimo non può negare la sua responsabilità attribuendola al vettore indicato nel contratto di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)