Sez. 3, Sentenza n. 8830 del 11/08/1995 (Rv. 493656 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE | Mancata consegna della merce - Armatore vettore risultante dalla polizza - Responsabilità - Sussistenza.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE
Nel trasporto marittimo di cose a carico totale o parziale, il giratario della polizza di carico può agire per il risarcimento dei danni da mancata consegna della merce convenendo in giudizio l'armatore-vettore risultante dalla polizza e quest'ultimo non può negare la sua responsabilità attribuendola al vettore indicato nel contratto di trasporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)