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Sez. 3, Sentenza n. 4670 del 22/08/1984 (Rv. 436575 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 756/1964 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N. 508/1973 - RINUNCIA ALLA PROROGA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436575-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 756/1964 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N. 508/1973 - RINUNCIA ALLA PROROGA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

La proroga dei contratti agrari, contemplata dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, si estende ai rapporti sorti posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, ma anteriori alla legge 9 agosto 1973 n. 508, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 53 terzo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, operante con effetto retroattivo ed anche nei giudizi in corso. Pure per i suddetti rapporti, pertanto, deve ritenersi valida ed efficace la rinuncia alla proroga medesima, perché investe un diritto già acquisito al patrimonio del rinunciante, sempreché essa, in quanto intervenuta prima della legge 11 febbraio 1971 n. 11, sfugga alla sanzione d'Invalidità sancita (senza effetti retroattivi) dall'art. 23 di tale ultima legge. (V 5482/82, mass n 423252; (V 4959/77, mass n 388566).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)