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Sez. L, Sentenza n. 4959 del 14/11/1977 (Rv. 388566 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DERIVANTE DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1977-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388566-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DERIVANTE DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*

La norma contenuta nell'art 23 della legge 11 febbraio 1971, n 11, che sancisce l'invalidita delle rinunzie e delle transazioni aventi per oggetto i diritti dell'affittuario, non ha efficacia retroattiva: essa non si applica, pertanto, alle rinunce e alle transazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge n 11 del 1971, le quali restano soggette al regime di invalidazione operante secondo le regole e gli strumenti giuridici apprestati dallo ordinamento comune. (Conf 2216/75, mass n 376006; (Conf 2256/74, mass n 370613; (Conf 3018/72, mass n 360776).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)