Sez. L, Sentenza n. 4959 del 14/11/1977 (Rv. 388566 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DERIVANTE DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DERIVANTE DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*
La norma contenuta nell'art 23 della legge 11 febbraio 1971, n 11, che sancisce l'invalidita delle rinunzie e delle transazioni aventi per oggetto i diritti dell'affittuario, non ha efficacia retroattiva: essa non si applica, pertanto, alle rinunce e alle transazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge n 11 del 1971, le quali restano soggette al regime di invalidazione operante secondo le regole e gli strumenti giuridici apprestati dallo ordinamento comune. (Conf 2216/75, mass n 376006; (Conf 2256/74, mass n 370613; (Conf 3018/72, mass n 360776).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)