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Sez. 5, Sentenza n. 2898 del 06/02/2009 (Rv. 606653 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE | Costi d'impresa risultanti da documenti in fotocopia - Indeducibilità - Mancata conservazione degli originali - Causa non imputabile al contribuente - Giustificazione - Possibilità.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606653-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE

L'obbligo, imposto al contribuente dall'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, di conservare gli originali delle fatture inerenti i costi sostenuti per l'esercizio dell'impresa, costituisce una deroga ai princìpi generali del diritto civile, in base ai quali le fotocopie hanno la medesima efficacia probatoria dei documenti originali. Va, quindi, esclusa la deducibilità di costi documentati unicamente da fotocopie o telefax di fatture, salvo che il contribuente fornisca una plausibile giustificazione della mancata conservazione dei documenti originali per causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)