Sez. 5, Sentenza n. 8108 del 22/05/2003 (Rv. 563447 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Copia fotostatica - Conformità all'originale - Condizione - Mancata contestazione - Giudizi davanti alle commissioni tributarie - Applicabilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2712, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)