Sez. 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972 (Rv. 359884 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - ORDINATE DAL COMMITTENTE - ESEGUITE DALL'APPALTATORE DI SUA INIZIATIVA - RISPETTIVO REGIME PROBATORIO - DIFFERENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - ORDINATE DAL COMMITTENTE - ESEGUITE DALL'APPALTATORE DI SUA INIZIATIVA - RISPETTIVO REGIME PROBATORIO - DIFFERENZE.*
Mentre la dimostrazione che le variazioni e le modificazioni delle opere formanti oggetto del contratto di appalto furono ordinate dal committente puo essere data dall'appaltatore con ogni mezzo di prova consentito dalla legge, in ordine alle variazioni o modificazioni apportate di sua iniziativa dall'appaltatore alle modalita di esecuzione delle opere l'art 1659 cod civ richiede che l'appaltatore dia la prova scritta di tale autorizzazione del committente, poiche egli tende, in sostanza, a dimostrare le variazioni concordate. Tale prova per iscritto non e ad substantiam, ma soltanto ad probationem, sicche essa puo essere fornita dall'appaltatore anche mediante la confessione del committente. (V 2217'64; 2150'62; 111'52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)