Sez. 2, Sentenza n. 3596 del 06/08/1977 (Rv. 387200 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE - EFFETTUATO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE O SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE - REGIME PROBATORIO RISPETTIVO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE - EFFETTUATO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE O SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE - REGIME PROBATORIO RISPETTIVO.*
Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dello appaltatore o del committente: nel primo caso, l'art 1659 cod civ richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione debba risultare da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art 1661 cod civ consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (V 2431/72, mass n 359884).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)