Sez. 5 - , Ordinanza n. 20960 del 06/08/2019 (Rv. 654961 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Sentenza – Sottoscrizione - Del giudice anziano in sostituzione del presidente del collegio impedito - Legittimità - Condizioni - Contestuale menzione della causa impeditiva - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Successiva attestazione della morte del presidente all’epoca della firma - Rilevanza – Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, l'art. 132 c.p.c., nel consentire al giudice anziano la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullità del provvedimento, non soltanto l'esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile od eccessivamente difficoltoso l'incombente, ma anche l'esplicita (ancorché generica) menzione della natura dell'impedimento stesso contestualmente all'apposizione della firma sostitutiva. Ne consegue, da un canto, l'insufficienza della semplice annotazione, in calce alla sentenza, della dicitura, precedente la firma, che si limiti a richiamare, senza ulteriore specificazione, il cit. art. 132 c.p.c., e, dall'altro, l'impossibilità di porre riparo a tale insufficienza in epoca successiva al deposito della sentenza, anche nell'ipotesi in cui (come in caso di morte pregressa del presidente) l'impedimento stesso risulti obbiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni possibilità di valutazione ed apprezzamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)