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Sez. 1, Sentenza n. 8742 del 03/09/1998 (Rv. 518586 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Del giudice anziano in sostituzione del presidente del collegio impedito - Legittimità - Condizioni - Contestuale menzione della causa dell'impedimento presidenziale - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Successiva attestazione della morte del presidente all'epoca della firma - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518586-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, la norma di cui all'art. 132 cod. proc. civ., nel consentire al consigliere anziano la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullità del provvedimento, non soltanto l'esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'incombente, ma anche la esplicita (ancorché generica) menzione della natura dell'impedimento stesso contestualmente alla apposizione della firma sostitutiva. Ne consegue, da un canto, la insufficienza della semplice annotazione, in calce alla sentenza, della dicitura, precedente la firma, che si limiti a richiamare, senza ulteriore specificazione, l'art. 132 cod. proc. civ., e, dall'altro, la impossibilità di porre riparo a tale insufficienza in epoca successiva al deposito della sentenza, anche nella ipotesi in cui (come in caso di morte pregressa del presidente) l'impedimento stesso risulti obbiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni possibilità di valutazione ed apprezzamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)