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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 282 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-25, depositata il 1988-03-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:282
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10557

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Impianti radioelettrici di debole potenza
  • Esercizio senza concessione o autorizzazione
  • Sanzione penale
  • Disparità di trattamento rispetto all'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 (sostituiti con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103), 334.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di Pistoia, il 17, il 19 ed il 22 luglio 1986 dal Pretore di Tirano, iscritte rispettivamente ai nn. 233 e da 420 a 437 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Tirano e Pistoia dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 183, primo comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - ed, il secondo, del predetto art. 195, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 237/84 - e poi manifestamente infondata con le ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35 e 166/87 - in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala, e, ci si augura, temporanea determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Tirano e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. da 420 a 437/1987, 233/1987). Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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