Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 394 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13517
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Apparecchi radioelettrici di debole potenza
- Esercizio senza concessione
- A) punibilità b) causa di non punibilità prevista per le emittenti radiotelevisive
- Mancata estensione
- Manifesta infondatezza delle questioni.
- D.P.R. 29.3.1973, n. 156, artt. 183 e 195 nel testo sostituito dall'art. 45, l. 14.4.1975, n. 103, 334; d.l. 6.12.1984, n. 807. convertito con modificaz. in l. 4.2.1985, n. 10, art. 4, comma 3 bis.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Questioni già dichiarate rispettivamente non fondata, manifestamente infondata e non fondata. - v. S. n. 237/1984, O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35, 166/1987, 282, 1025/1988, 13/1988, S. n. 1030/1988.
Norme impugnate
- d.l. 6 dicembre 1984, n. 807
- art. 183 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 4, comma 3-bis, legge 4 febbraio 1985, n. 10
- art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), e dell'art. 3 bis, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1985, n.10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Pontecorvo nel procedimento penale a carico di Ponti Massimo, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989, il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe - emessa l'8 gennaio 1986, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989 - il Pretore di Pontecorvo dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, mentre nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione di impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale;
b) dell'art. 3 bis - rectius: art. 4, comma 3 bis - del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n.10, in quanto non estende agli apparecchi radioelettrici di debole potenza la causa di non punibilità ivi prevista per le emittenti radiotelevisive;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tali questioni siano dichiarate manifestamente infondate;
punto 2
Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non fondata con la sentenza n.237 del 1984 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987, 282 e 1025 del 1988, 13 del 1989, nonché con la sentenza n. 1030 del 1988;
che la questione sub b) è stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza (par. 6);
che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili nuovi;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) - e dall'art. 4, comma 3 bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pontecorvo con ordinanza dell'8 gennaio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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