Sez. 3, Sentenza n. 40763 del 23/05/2013 Cc. (dep. 02/10/2013) Rv. 257524 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Abuso edilizio - Demolizione - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni e modalità - Fattispecie.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'ordine di demolizione emesso dal P.M., che aveva demandato al sindaco l'esecuzione dello sgombero di un manufatto abusivo e il distacco delle utenze).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)