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Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 12/05/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 216991 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Demolizione di manufatto - Esecuzione - Competenza del P.M. - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni e modalità.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216991-01

EDILIZIA - IN GENERE

Compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 c.p.p., determinare le modalità esecutive della demolizione disposta ex art. 7 legge 47 del 1985. Ove sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione. La richiesta volta ad attivare questa funzione giurisdizionale deve avere ad oggetto la controversia da risolvere e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e causa petendi.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)