Sez. 3, Sentenza n. 614 del 22/02/1968 (Rv. 331757 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA ECCEZIONE RICONVENZIONALE - TITOLO POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - VALIDITA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO - DOMANDA RICONVENZIONALE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA ECCEZIONE RICONVENZIONALE - TITOLO POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - VALIDITA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO - DOMANDA RICONVENZIONALE - SUSSISTENZA.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale allorquando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta dall'attore, oppone una controdomanda, cioe chiede un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore e che va oltre il rigetto della domanda dal medesimo proposta. Si ha, invece, eccezione riconvenzionale, la quale rimane sempre nell'ambito della difesa, allorquando il convenuto non sollecita provvedimenti positivi a suo favore (anche se, talvolta, viene ad ampliare, con la sua difesa, il tema della controversia)ma tende soltanto ad ottenere la reiezione dell1 domanda dell'attore, opponendo al diritto azionato un altro diritto valevole a privare il primo di ogni sua efficacia. Allorche la difesa contrapposta dal convenuto involga l'indagine sulla validita del titolo giuridico posto a base della domanda attrice, si versa nell'ipotesi di domanda riconvenzionale se detto accertamento debba essere effettuato, per esplicita domanda della parte interessata, a norma dell'art. 34 cod.proc.civ., con efficacia di giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)