diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 904 del 21/03/1969 (Rv. 339276 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339276-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

Si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda, chiede cioe un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore, che vada oltre il rigetto della domanda del medesimo, ovvero un provvedimento che contrapponga l'accoglimento della riconvenzionale all'accoglimento della domanda principale. Si ha, invece, eccezione riconvenzionale quando il convenuto rimane nell'ambito della difesa e pone richieste, le quali, se talora ampliano il tema della controversia, non tendono ad ottenere provvedimenti positivi a suo favore, ma soltanto la reiezione, in tutto od in parte della domanda dell'attore, opponendo al diritto fatto valere da quest'ultimo un altro diritto capace di privare il primo di ogni efficacia. (V. 1377-68, mass. 332987 922-68, mass. 332267 614-68, mass. N. 331757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)