Sez. 4 - , Sentenza n. 1465 del 04/10/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) Rv. 275076 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Movimentazione manuale dei carichi – Obblighi del datore di lavoro – Visita medica preventiva – Necessità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro a titolo di omicidio colposo per aver omesso di sottoporre a preventiva visita medica il lavoratore deceduto in conseguenza dell'insufficienza cardiaca determinata dallo sforzo compiuto nel trasportare manualmente contenitori di detriti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)