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Sez. 4, Sentenza n. 41307 del 10/10/2007 Ud. (dep. 09/11/2007) Rv. 237785 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art.48 D.Lgs. n. 626 del 1994 - Operatività - Regola cautelare specifica - Conseguenza.
Stato
decisa il 2007-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237785-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 48 D.Lgs. n. 626 del 1994 che detta gli obblighi del datore di lavoro ai fini della prevenzione antinfortunistica in caso di movimentazione manuale di carichi, non si limita ad indicare generiche norme di prudenza ma configura una regola cautelare specifica, idonea a far ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 590 comma terzo cod. pen. e, pertanto, la procedibilità di ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo citato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)