diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1359 del 10/02/1994 (Rv. 485268 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Successione nel contratto | Morte del conduttore - Subentro nel rapporto - Soggetti legittimati.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485268-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Successione nel contratto

In caso di morte del conduttore di immobile destinato per uno degli usi previsti dall'art. 27 della legge sull'equo canone, subentrano nel rapporto, ai sensi dell'art. 37 della medesima legge, coloro che per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all'apertura della successione), hanno diritto di continuare l'attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall'avente diritto ovvero da colui che anche in base a legittima aspettativa ne abbia titolo, perché questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni degli artt. 1 comma quarto della legge n. 253 del 1950 e 2 bis della legge n. 351 del 1974, relativa alle locazioni soggette al regime di proroga, non è stato più indicato dal legislatore nell'art. 37 sopra citato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)