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Sez. 2, Sentenza n. 12652 del 11/12/1995 (Rv. 495005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Anteriorità della procura - Verifica - Omessa trascrizione della procura sulla copia notificata del ricorso - Presunzione di mancanza di procura sull'originale del ricorso - Sussistenza - Procura a margine del ricorso originale depositato in cancelleria - Prova del conferimento e non dell'anteriorità della procura.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La verifica dell'anteriorità della procura speciale a proporre ricorso per cassazione va effettuata esclusivamente attraverso la trascrizione della procura stessa nella copia da notificare, in quanto tale notifica si esegue, ex art 137 cod. proc. civ., mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Ne consegue che, allorquando la copia notificata del ricorso non contenga la procura, deve presumersi che anche l'originale ne sia privo prima della notifica e va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, senza che tale presunzione possa ritenersi vinta dalla constatazione che la procura a margine figuri nell'originale depositato in cancelleria, dal momento che ciò dimostra solo il conferimento della procura, ma non anche che tale conferimento sia anteriore alla notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)