Sez. L, Sentenza n. 12549 del 11/12/1997 (Rv. 510848 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura a margine - Anteriorità rispetto alla proposizione notificazione del ricorso - Prova - Necessità - Omessa trascrizione della procura nella copia notificata - Difetto di altri elementi certi di prova - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie relativa alla presenza della procura nell'originale con indicazione di una data di rilascio anteriore alla notificazione, e alla menzione della procura speciale nella copia notificata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione per la mancanza di prova della anteriorità della relativa procura speciale rispetto alla sua proposizione allorquando non solo manca la trascrizione della procura sulla copia notificata, ma anche mancano altri elementi idonei a dimostrare in modo certo l'anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso. (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sufficienti le circostanze che nella copia notificata fosse indicato come munito di procura speciale l'avvocato che aveva sottoscritto il ricorso e chiesto la sua notificazione alla controparte, né - visto che il potere certificante del difensore ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. riguarda l'autografia della sottoscrizione e non si estende alla data dell'atto - l'indicazione nella procura apposta a margine dell'originale del ricorso di una data anteriore a quella della notificazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)