Sez. 5, Sentenza n. 17017 del 08/02/2001 Ud. (dep. 27/04/2001) Rv. 219664 - 01
CODICE CIVILE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE | Delitto di cui all'art. 2624 cod.civ. (prestiti e garanzie della società) - Riferibilità della obbligazione contratta allo schema del mutuo - Necessità - Esclusione.
CODICE CIVILE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Il delitto di cui all'art. 2624 cod.civ. (prestiti e garanzie della società) sussiste ogni qualvolta gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori contraggano, sotto qualsiasi forma, direttamente o per interposta persona, previsti con la società amministrata; ne consegue che il rapporto obbligatorio non deve necessariamente essere inquadrabile nella nozione di mutuo, di cui all'art. 1813 dello stesso codice, essendo ben più ampia la portata della norma incriminatrice, la quale tende ad impedire qualsiasi commistione tra gli interessi sociali e quelli dei soggetti sopra indicati, estendendo il divieto anche a qualsiasi forma di garanzia di debiti di costoro da parte della società (Fattispecie nella quale il ricorrente, amministratore unico di una società, aveva contratto prestiti con la stessa, attraverso assegni tratti su conti correnti intestati alla predetta società, assegni versati quindi sul conto personale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2624, Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)