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Sez. 5, Sentenza n. 4781 del 15/11/1994 Cc. (dep. 24/01/1995) Rv. 200639 - 01

Persona giuridica - Società - Reati societari | Delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. (prestiti e garanzie della società) - Presupposto: garanzia prestata per un debito dell'amministratore - Mero vantaggio indiretto conseguito da questi - Irrilevanza - Garanzia prestata per un suo debito personale - Necessità - Fattispecie: sequestro preventivo di contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato dagli amministratori di una s.n.c..
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200639-01

Persona giuridica - Società - Reati societari

Presupposto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. (prestiti e garanzie della società) è che la garanzia prestata dalla società amministrata (controllante o controllata) sia stata rilasciata per un debito dell'amministratore e non della società stessa. Pertanto, non è sufficiente che l'amministratore di questa possa ricavarne indirettamente un qualsiasi vantaggio, ma è necessario che l'avallo a lui prestato, nella sua specifica qualità, riguardi un suo debito personale nei confronti di un terzo estraneo al rapporto sociale. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato dagli amministratori di una società in nome collettivo con un istituto bancario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2624, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)