Sez. U, Sentenza n. 2636 del 04/02/2009 (Rv. 606538 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 385 cod. proc. civ. - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Ulteriore aggravio di spese a carico della parte soccombente - Presupposti - Colpa grave - Ricorso per Cassazione proposto da difensore fornito di procura generale conferita prima della sentenza impugnata - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, configura ipotesi di colpa grave - tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dalla d.lgs. n. 40 del 2006 - l'aver proposto il ricorso per cassazione a mezzo di un difensore privo di procura speciale (richiesta testualmente dall'art. 365 cod. proc. civ.) ed agente in forza di una procura generale, rilasciata anteriormente alla data di emanazione della sentenza impugnata, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)