Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007 (Rv. 600837 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 385 cod. proc. civ. - Modifica disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Ulteriore aggravio di spese a carico della parte che abbia agito con colpa grave - Condizioni - Infondatezza dei motivi - Riconducibilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
Affinché sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2006 - occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)