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Sez. 6, Ordinanza n. 134 del 26/01/1973 Cc. (dep. 18/04/1973) Rv. 123891 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE NON APPELLANTE CONTRO L'ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO DEL PM - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123891-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE NON APPELLANTE CONTRO L'ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO DEL PM - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*

La parte civile, la quale non si sia avvalsa della facolta ad essa spettante, ai sensi dell'art 195 cod proc pen(modificato dalla pronunzia di parziale illegittimita costituzionale di cui alla sentenza 15-22 gennaio 1970, n 1, della Corte costituzionale), di impugnare la sentenza di assoluzione dell'imputato, non ha il diritto di ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l'appello del PM. Infatti il diritto di impugnare la dichiarazione di inammissibilita dell'appello spetta unicamente al soggetto la cui impugnazione e stata dichiarata inammissibile; e non e configurabile, in relazione alla dichiarazione di inammissibilita del gravame proposto da uno dei soggetti cui esso compete, alcun interesse da parte di chi, titolare a sua volta del diritto di impugnativa, abbia trascurato di esercitarlo, in quanto gli effetti dell'inammissibilita appaiono conformi all'inerzia della parte ed alla sua acquiescenza al provvedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)