Sez. 2, Sentenza n. 1835 del 08/11/1987 Ud. (dep. 08/02/1989) Rv. 180404 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE - INERZIA - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - POSSIBILITÀ DI AVVALERSENE - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE - INERZIA - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - POSSIBILITÀ DI AVVALERSENE - ESCLUSIONE.*
Il rapporto processuale civile di impugnazione trova la sua ragion d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le sue domande che nello interesse al gravame. Ne deriva che la parte civile, qualora voglia ottenere una modifica in senso per lei vantaggioso della pronuncia di primo grado deve proporre rituale impugnazione senza che a tale fine possa avvalersi dell'eventuale gravame del pubblico ministero, il quale mira esclusivamente a tutelare l'interesse punitivo dello stato. (V mass n 123891; (V mass n 126264).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)