Sez. L, Sentenza n. 636 del 30/01/1985 (Rv. 438844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - INTERESSE CONSEGUENTE ALL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DI DETTO RAPPORTO - SUSSISTENZA - FUNZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE O COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - INTERESSE CONSEGUENTE ALL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DI DETTO RAPPORTO - SUSSISTENZA - FUNZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE O COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - RILEVANZA.*
In considerazione del collegamento fra rapporto assicurativo e rapporto di lavoro - che del primo costituisce il presupposto - il mancato pagamento di contributi assicurativi, oltre a ledere la posizione previdenziale del lavoratore, genera anche incertezza sull'effettiva sussistenza di detto presupposto, con la conseguenza che la sua eliminazione costituisce oggetto di un interesse concreto ed attuale di quest'ultimo a sperimentare un'Azione di accertamento del rapporto di lavoro - senza che siano necessarie altre condizioni - onde porre rimedio alla menzionata lesione nel quadro della tutela accordata dalla legge ed in particolare anche ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione o della Costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi. (V 487/80, mass n 403867; (V 4993/78, mass n 394741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)