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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22734 del 27/10/2014 (Rv. 633141 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Offerta di pagamento ex art. 1220 cod. civ. - Condizioni - Fattispecie in tema di intestazione di libretto bancario.
Stato
decisa il 2014-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633141-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE

L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all'ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall'iscrizione della causa a ruolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)