diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25155 del 13/12/2010 (Rv. 615725 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Idoneità all'esclusione della mora del debitore - Condizioni - Serietà ed effettività - Requisiti.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615725-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)