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Sez. L - , Sentenza n. 22928 del 13/09/2019 (Rv. 655015 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Richiesta al datore di lavoro - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655015-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il lavoratore che intende fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, ha l'obbligo di presentare istanza al datore di lavoro per consentirgli di predisporre idonee misure organizzative e commisurare l'indennità di cui al comma 5 ter della stessa norma; la necessità di detta istanza è confermata dal disposto normativo dell'art. 4 della l. n. 53 del 2000 ed dal d.m. n. 278 del 21.7.2000 - applicabili, benchè anteriori all'art. 42 citato, perché disciplinano tutta la materia dei congedi per cause particolari - dai quali emerge la necessità che il datore motivi l'eventuale diniego ed instauri il contraddittorio con il lavoratore in caso di reiterazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, escludendo lo scomputo di un periodo di congedo straordinario, autorizzato dall'Inps, ma senza che alcuna istanza fosse stata formulata al datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4, Decr. Minist. min. LSO 21/07/2000 num. 278 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)