Sez. L, Sentenza n. 6638 del 05/04/2004 (Rv. 571826 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Cure termali - Fruizione in periodo non feriale - Negazione del permesso da parte del datore di lavoro - Contestazione da parte del lavoratore - Onere di provare la trasmissione al datore di lavoro di copia della impegnativa della ASL nel termine di decadenza di legge gravante sul lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
A norma dell'art. 2, comma quarto, del D.M. 12 agosto 1992, sul lavoratore che contesti di non essere stato ammesso dal datore di lavoro a fruire del congedo straordinario per cure termali grava l'onere di provare di aver trasmesso al datore di lavoro, nel termine di decadenza sostanziale di due giorni dal rilascio (previsto dall'art. 2, comma secondo, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 28 febbraio 1980, n.33, come sostituito dall'art. 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n.155), la copia della autorizzazione - impegnativa rilasciata dalla competente ASL con acclusa la copia della prescrizione medica specialistica.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST., DM Sanità 12/08/1992 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)