Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23880 del 23/11/2016 (Rv. 642794 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Legittimazione di soggetti diversi dalle parti del giudizio di merito - Deposito della documentazione giustificativa - Indicazione specifica della medesima documentazione nel ricorso - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Il ricorrente per cassazione che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (anche oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., purché il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché ad indicare specificamente i documenti depositati nel contesto del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, così da realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum". (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che non aveva depositato la documentazione comprovante l'intervenuta successione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)