Sez. 1, Sentenza n. 15136 del 02/07/2014 (Rv. 631353 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Legittimazione di soggetti diversi dalle parti nel merito - Condizioni - Deposito della documentazione giustificativa - Modalità - Indicazione specifica della medesima documentazione nel ricorso - Inosservanza - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Il ricorrente per cassazione, che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (ed anche oltre il termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. purchè il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché ad indicare specificamente detti documenti nel ricorso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, così da realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)