Sez. U, Sentenza n. 5501 del 18/03/2004 (Rv. 571288 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente comunale - Atto di annullamento dell'inquadramento dirigenziale, in attuazione della legge n. 127 del 1997 - Relativa controversia - Devoluzione al giudice ordinario - Emanazione dell'atto non nell'esercizio di un potere discrezionale di autotutela - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'atto con cui l'amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, annulli l'inquadramento dirigenziale di un proprio dipendente, prevedendo per la copertura del posto il bando di una procedura concorsuale interna, costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, privo di connotazione autoritativa, non assumendo rilievo, a tale riguardo, che l'annullamento sia stato disposto in attuazione di una norma di legge e non nell'esercizio di un potere discrezionale di autotutela; pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni soggettive in conseguenza di tale atto appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)