Sez. U, Sentenza n. 1241 del 28/01/2003 (Rv. 560047 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Segretario comunale - Controversie relative agli atti di gestione del relativo rapporto posti in essere dall'amministrazione comunale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie in tema di revoca dell'incarico (disposto "ex" art. 17, comma settantunesimo, legge n. 127 del 1997).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla amministrazione locale nell'ambito del rapporto di lavoro con la stessa instaurata (tra cui la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 17, comma settantunesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127), rappresentano manifestazione dei poteri più propri del privato datore di lavoro; pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, il provvedimento di revoca dell'incarico del segretario comunale era stato adottato dal sindaco in epoca successiva al 30 giugno 1998, data stabilita dall'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come discrimine temporale per il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)