Sez. L, Sentenza n. 23539 del 03/11/2006 (Rv. 592823 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | - Sentenza di primo grado di improcedibilità della domanda di ammissione al passivo - Nullità - Rimessione ex art. 354 cod. proc.civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La nullità della sentenza di primo grado, che ha dichiarato improcedibile la domanda di ammissione al passivo sulla scorta di un decreto che ha pronunciato la chiusura del fallimento, a seguito di un successivo provvedimento che abbia dichiarato la nullità del decreto di chiusura, non rientra fra le ipotesi di rimessione previste dall'art. 354 cod. proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)