Sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE | Mediazione obbligatoria - Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura - Erronea pronuncia del giudice - Nullità della sentenza - Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione - Necessità - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE
In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)