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Sez. 5 - , Ordinanza n. 759 del 15/01/2019 (Rv. 652158 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Processo tributario - Regime dettato dall'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Ricorso - Deposito presso l'Ufficio competente - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652158-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

Nel processo tributario l'omissione della consegna o della spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente legittimato a contraddire determina, nel vigore dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981, l'inammissibilità del ricorso, attenendo tale formalità alla valida costituzione del rapporto processuale, e quindi alla corretta instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza che possano ammettersi equipollenti o sanatorie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)