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Sez. 5, Sentenza n. 12727 del 30/08/2002 (Rv. 557218 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Nella vigenza del d.P.R. n. 636/72 - Mancanza - Conseguenze - Difetto di valida costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità in ogni stato e grado del processo - Deduzione della nullità con l'appello da parte dell'amministrazione - Mancato esame - Riproposizione in cassazione - Cassazione senza rinvio per la non proseguibilità del processo.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557218-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

L'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente. L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l'ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (nella specie la Suprema Corte, in un caso in cui la nullità non era stata rilevata in primo grado e, pur dedotta in appello, non era stata esaminata dalla commissione regionale, ha accolto il motivo di ricorso dell'amministrazione finanziaria ed ha cassato senza rinvio la sentenza, riconoscendo che la causa non avrebbe potuto essere proseguita per l'originaria mancata costituzione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., Legge 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)