Sez. L, Sentenza n. 7015 del 27/11/1986 (Rv. 449091 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - TIPO D'ATTIVITÀ SVOLTA DAL PRESTATORE - IRRILEVANZA - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CARATTERE DETERMINANTE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE SENZA NECESSARIO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO SULLA BASE DEL SOLO RISCONTRO DI ELEMENTI SUSSIDIARI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - TIPO D'ATTIVITÀ SVOLTA DAL PRESTATORE - IRRILEVANZA - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CARATTERE DETERMINANTE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE SENZA NECESSARIO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO SULLA BASE DEL SOLO RISCONTRO DI ELEMENTI SUSSIDIARI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante (giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in Forma subordinata che autonoma) e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la Forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà. Consegue che, se le parti - nel prevedere una prestazione professionale a tempo parziale (nella specie, la prestazione di medico di fabbrica) il cui svolgimento non implichi un necessario inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale - abbiano esplicitamente dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto sulla base del semplice riscontro degli elementi sussidiari suddetti, ma è necessario che sia provata la sussistenza di fatto del vincolo della subordinazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)