Sez. L, Sentenza n. 4150 del 17/06/1988 (Rv. 459231 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ESTREMI - CARATTERE ESSENZIALE - ELEMENTI CARATTERISTICI ULTERIORI - VALORE SECONDARIO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ESTREMI - CARATTERE ESSENZIALE - ELEMENTI CARATTERISTICI ULTERIORI - VALORE SECONDARIO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI.*
A concretare il vincolo della subordinazione - ai fini della affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure iuris tantum ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa, essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma, ma occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo (e quindi organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro. Rispetto alla subordinazione, che è elemento essenziale del rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ., altri elementi caratteristici - quali l'oggetto della prestazione, l'inesistenza, in capo al lavoratore, di un'organizzazione di tipo imprenditoriale anche in termini minimi e l'assenza di rischio - hanno valore secondario, restando comunque escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto privo dell'elemento determinante costituito dalla subordinazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva negato il carattere subordinato dell'attività avente ad oggetto la pulizia di locali scolastici). (V 3716/87, mass n 452661; (V 548/87, mass n 450281; (V 7015/86, mass n 449091; (V 1242/86, mass n 444705; (V 648/86, mass n 444215).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)