Sez. 2, Sentenza n. 589 del 22/03/1962 (Rv. 250913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - FORMA - GRAVAME IMMEDIATO - INAMMISSIBILITA - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - FORMA - GRAVAME IMMEDIATO - INAMMISSIBILITA - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'alternativa tra l'impugnazione immediata e l'impugnazione differita, prevista dagli artt 340 e 361 cod proc civ, in ordine alle sentenze non definitive, si risolve attraverso la dichiarazione di riserva dell'impugnazione che, nel sistema della legge, costituisce l'atto con cui la parte interessata esercita ed esaurisce il proprio potere di scelta fra i due modi di impugnazione, optando per quella differità il che importa che la rituale e tempestiva formulazione della riserva preclude definitivamente la possibilita dell'impugnazione immediata la quale, pertanto, se proposta malgrado la riserva, deve essere dichiara inammissibile, senza che, peraltro, resti pregiudicato il diritto di impugnare 'ex novò la sentenza non definitiva, in seguito alla pronuncia di quella definitiva. La preclusione dell'impugnazione immediata non puo verificarsi per effetto di una dichiarazione di riserva la cui portata risulti incerta ed equivoca, come, ad esempio, quella intesa soltanto a sottolineare che non si intende fare acquiescenza alla sentenza o quella che, riferendosi espressamente ad entrambi i modi di impugnazione e contemplando, percio situazioni che, appunto per la loro alternativita, non possono coesistere non integra l'Esercizio del potere di scelta e non pone in essere la condizione che, rendendo possibile l'impugnazione differita, costituisce un ostacolo all'impugnazione immediata. Tuttavia, essendo la riserva d'impugnazione ipotizzata dalla legge ed avendo ragione di essere esclusivamente in funzione dell'impugnazione differita, essa, ancorche formulata in termini generici, senza cioe un esplicito riferimento all'impugnazione differita, non puo dare luogo ad alcuna incertezza appunto perche, non essendo punto necessaria per l'impugnazione immediata, non si puo intendere fatta che ai fini di differire l'impugnazione stessa, e pertanto e perfettamente idonea a produrre la menzionata preclusione. (V 2186/60, 1314/59, 4226/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)