Sez. L, Sentenza n. 6372 del 19/04/2003 (Rv. 562368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Termine per la riassunzione del giudizio ex art. 353, secondo comma, cod. proc. civ. - Carattere - Perentorio - Sussistenza - Fissazione di un termine più breve o più lungo da parte del giudice di appello - Ammissibilità - Esclusione - Proroga o abbreviazione su accordo delle parti - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice d'appello che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione, ordina la rimessione della causa al giudice di primo grado, non può abbreviare o prorogare il termine di sei mesi per la riassunzione della causa stabilito dall'art. 353, secondo comma, cod. proc. civ., al quale rinvia l'art. 354, terzo comma, cod. proc. civ., neppure se sussista accordo tra le parti, in quanto detto termine ha carattere perentorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)