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Sez. 1, Sentenza n. 8191 del 29/08/1997 (Rv. 507292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Sentenza di rimessione - Notificazione - Omissione - Riassunzione del processo - Termine semestrale ex art. 353 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dal compimento dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 cod. proc. civ. - Ipotesi di errore materiale contenuto nella sentenza di rimessione - Correzione ed annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dalla data della correzione della sentenza - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, decorre dalla notificazione (e non anche dalla mera comunicazione) della sentenza predetta e, in mancanza di tale notifica, dalla scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (un anno dalla pubblicazione della sentenza), non essendo seriamente ipotizzabile che la riassunzione "de qua" possa avvenire senza prefissati limiti temporali. Nella (particolare) ipotesi in cui la sentenza di appello contenga un mero errore materiale, il termine annuale previsto dal ricordato art. 327 del codice di rito inizierà a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla stessa, della correlata ordinanza di correzione (e non dalla data della sua pubblicazione) soltanto in quei limitati, specifici e peculiari casi in cui detto errore, non risultando chiaramente percepibile, possa ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, ma non anche nella ipotesi in cui la sua evidenza lo renda praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione del "dictum" e del "decisum" del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)