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Sez. 2, Sentenza n. 5537 del 23/10/1979 (Rv. 402119 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - NOTA DELLE COMPETENZE PROCURATORIE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI VOCI DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402119-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - NOTA DELLE COMPETENZE PROCURATORIE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI VOCI DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

In presenza della nota specifica relativa alle competenze di procuratore, il giudice ha l'Obbligo di dar ragione delle voci che ritenga di eliminare o di ridurre (in quanto, a suo giudizio, non dovute o dovute in misura minore) onde rendere possibile, attraverso il riscontro, il controllo di legittimita del suo operato rispetto ai precetti e ai limiti di legge e di tariffa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)