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Sez. 2, Sentenza n. 4652 del 16/07/1981 (Rv. 415352 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - NOTA SPESE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD ESSA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415352-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - NOTA SPESE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD ESSA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

Il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle spese, ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, ove non liquidi il tutto in conformita della nota medesima, deve indicare sia le voci per le quali ritiene non dovuti i diritti e gli onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati o eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimita, lo accertamento della rispondenza della liquidazione agli Atti ed alle tariffe. (Conf 3419/80, mass n 407248; (Conf 5537/79, mass n 402119; (Conf 1929/76, mass n 380729).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)