Sez. 2, Sentenza n. 4652 del 16/07/1981 (Rv. 415352 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - NOTA SPESE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD ESSA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - NOTA SPESE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD ESSA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle spese, ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, ove non liquidi il tutto in conformita della nota medesima, deve indicare sia le voci per le quali ritiene non dovuti i diritti e gli onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati o eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimita, lo accertamento della rispondenza della liquidazione agli Atti ed alle tariffe. (Conf 3419/80, mass n 407248; (Conf 5537/79, mass n 402119; (Conf 1929/76, mass n 380729).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)