Sez. 2 - , Ordinanza n. 787 del 12/01/2022 (Rv. 663793 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Illeciti amministrativi - Provvedimenti sanzionatori – Rideterminazione della sanzione su istanza dell’interessato – Atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale – Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione - compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore - ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)