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Sez. 2, Sentenza n. 1081 del 18/01/2007 (Rv. 594480 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Ogni atto del procedimento amministrativo - Prescrizione - Interruzione - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594480-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)