Sez. 3, Sentenza n. 1697 del 12/06/1973 (Rv. 364618 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI ED OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ALTERNATIVITA - SCELTA DELL'ATTORE - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DI ENTRAMBI I FORI DA PARTE DEL CONVENUTO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI ED OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ALTERNATIVITA - SCELTA DELL'ATTORE - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DI ENTRAMBI I FORI DA PARTE DEL CONVENUTO.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche l'art 20 cod proc civ lascia all'attore la facolta di scelta tra il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta e quello del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi, il convenuto non puo limitarsi a contestare, nel suo primo atto difensivo, l'individuabilita presso il giudice adito del forum destinatae solutionis, ma deve contestare anche la sussistenza del forum contractus. Pertanto, il convenuto, se omette o ritarda la contestazione di quest'ultimo foro, non puo sottrarsi alla conseguenza di vedere definitivamente radicata la Competenza presso il giudice adito. (Conf 945/72, mass n 357216).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)